ART. 1 – L’associazione FAIRITALY ODV , più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Firenze, via Pratese, n. 56, costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare intende promuovere, a partire da una sensibilità psicoanalitica, il diritto di ogni cittadino di «prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici» (dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Articolo 27).
ART. 2 - L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro. L’associazione ha durata illimitata.
ART. 3 - L’associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza i seguenti interventi:
a) promuovere iniziative culturali di vario genere, sia a carattere divulgativo che specialistico, organizzando pubbliche letture, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e qualsiasi altra manifestazione volta a favorire la conoscenza del patrimonio narrativo, italiano e di altri paesi, sia colto sia popolare, mettendo in rilievo la particolare fecondità che nasce dall’alchimia delle differenze e dall’incontro con l’altro;
b) realizzare progetti, interventi, incontri tesi a diffondere un’idea di cultura che vede nel confronto continuo fra discipline diverse (psicanalisi, scienza, letteratura, matematica, ecc.) il suo fondamentale impulso di crescita e di approfondimento;
c) promuovere studi e ricerche sulle fiabe in particolare e sulle strutture narrative in generale, a partire dalla comprensione psicanalitica del loro valore in rapporto alla formazione dell’identità collettiva e individuale;
d) operare nel campo dell’istruzione e dell’educazione per favorire la consapevolezza del valore di trasformazione della cultura in quanto bene comune che può attivare capacità creative e sviluppare potenzialità costruttive nell’incontro con l’altro;
e) contribuire alla prevenzione del disagio psichico che può derivare ai singoli dalla mancanza di una partecipazione consapevole alla vita culturale e quindi politica della propria comunità.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ASSOCIATI
ART. 5 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. In ogni caso il numero delle persone non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
La richiesta di adesione va presentata al presidente dell'Associazione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
L’adesione all’Associazione impegna gli associati al rispetto delle decisioni assunte dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie e secondo quanto disposto dal Regolamento dell’Associazione, oltre che al pagamento della quota annuale.
Possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione, come soci onorari, ricercatori, docenti, professionisti, artisti che abbiano svolto e/o svolgano attività con scopi affini a quelli dell’Associazione. Coloro che accettino di essere nominati soci onorari dell’Associazione non sono tenuti a versare alcuna quota associativa né al versamento della quota annuale. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea dei soci con diritto di voto.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione partecipando a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa e a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Gli associati hanno il diritto di consultare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: richiesta inviata via mail all’indirizzo dell’Associazione
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Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART. 8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
ART. 9 - Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere — tra i non soci — lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ad ogni modo, le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l’Associazione avranno un rapporto di lavoro.
ORGANI SOCIALI
ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo.
- Organo di Controllo (se ricorrono i limiti dell’articolo 30 Codice del Terzo settore: quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti – totale attivo stato patrimoniale 110mila euro – ricavi, rendite, proventi, entrate 220mila euro – dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità).
L’Associazione si riserva di istituire un Comitato scientifico, promotore e garante della qualità e del valore delle iniziative dell’Associazione, che collabori con il Consiglio direttivo al fine dell’attuazione dello scopo sociale, stilando pareri scientifici e fornendo indicazioni quando richiesto in tal senso dal Consiglio direttivo medesimo. Il Comitato scientifico sarà formato da un minimo di 3 e un massimo di 5 componenti, nominati a maggioranza dal Consiglio direttivo, scelti tra esperti che si sono distinti nel campo della cultura scientifica o umanistica in genere, psicoanalitica in particolare, per lavori e attività i cui scopi siano affini a quelli dell’Associazione.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11 - L'Assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare per posta elettronica ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
ART. 12 - L'Assemblea generale è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio presidente. Il segretario ha il compito di stendere il verbale dell’Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. In caso di assenza del segretario, il presidente dell’Assemblea ne nomina uno fra i soci presenti dell’Assemblea.
ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio direttivo dovrà convocare un'Assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.
ART. 14 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina (o revoca) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.
ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
ART. 17 - Il Consiglio direttivo, formato da 3 a 5 membri, fra i quali il presidente, il vicepresidente, il segretario, tesoriere, dura in carica per un triennio e può venire rieletto. Il venir meno per qualsiasi causa di un consigliere comporterà la riduzione dei componenti nello stesso esercizio in cui si verifichi questa evenienza. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno tre componenti del Consiglio medesimo.
La convocazione del Consiglio direttivo avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione; in caso di presenza di tutti i suoi componenti, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti. È ammessa una delega per ciascun consigliere. Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo.
È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- eleggere il segretario qualora il membro del Consiglio direttivo che ha questa qualifica sia assente.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 19 - I compiti principali del presidente sono:
- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso ovvero in forza di sua delega.
Il presidente ed il vicepresidente durano in carica cinque anni; al termine del mandato essi possono essere rieletti per uno o più mandati consecutivi.
ART. 20 - Il segretario e il tesoriere vengono eletti all’interno del Consiglio direttivo, restano in carica – salvo revoca – per un triennio e possono essere riconfermati per uno o più mandati successivi.
Il segretario ha il compito di:
- mantenere aggiornata la lista dei Soci;
- custodire le pratiche inerenti l’attività dell’Associazione;
- partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, redigendone i verbali;
- coadiuvare il presidente;
- tenere la corrispondenza ordinaria;
- seguire l’organizzazione e il buon andamento della Segreteria e dell’Associazione.
Il segretario dell’Associazione è anche segretario dell’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, e ne cura i verbali.
Il tesoriere ha il compito di:
- amministrare i fondi dell’Associazione;
- provvedere ai pagamenti;
- partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione e presentarlo all’Assemblea.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 21 - Le entrate della Associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 22 - L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 3 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 23 - L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 24 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 25 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.